Certificati Anagrafici
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Servizio attivo
I certificati anagrafici attestano situazioni desunte dagli archivi anagrafici, quali composizione della famiglia, residenza, nascita, matrimonio, stato libero, cittadinanza ecc.
A chi è rivolto
Il servizio è disponibile per tutti i cittadini che ne abbiano motivato interesse e purché in possesso dei dati relativi all'intestatario del certificato.
Descrizione
Gli atti anagrafici sono atti pubblici, (art.1, c.4, L. n.1228/1954 e art.2699 del c.c.). L'Anagrafe della popolazione residente è un archivio ufficiale in cui sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato la propria residenza nel comune.
La pubblicità degli atti anagrafici si esplica attraverso la certificazione, che costituisce l'unico strumento con il quale le informazioni registrate in anagrafe vengono rese conoscibili a terzi.
Limiti della certificazione
paternità e maternità: non è possibile, di norma, richiedere certificati/estratti con l'indicazione della paternità e maternità. Nel caso l’interessato deve richiedere per iscritto l’indicazione di questi dati e specificare un interesse diretto legato all’esercizio di un diritto o adempimento legato allo status di filiazione, interesse che dovrà naturalmente essere giuridicamente tutelabile.
Non sono inoltre mai certificabili:
- dati anagrafici dai quali possa desumersi lo stato di adozione, anche in riferimento alla famiglia di origine (art. 27 L. 184/1983);
- professione e titolo di studio;
- dati del permesso di soggiorno;
- domicilio digitale (a oggi non presente in ANPR);
- condizione di persona senza fissa dimora: quest’ultimo rappresenta un dato anagrafico autonomo e indipendente dall’indirizzo di residenza anagrafica, che potrebbe essere sia reale sia fittizio.
Per le disposizioni della Legge n. 183/2011, dall’1/1/2012 i certificati sono validi e utilizzabili solo se presentati a privati. Non possono più essere rilasciati ai cittadini certificati da produrre alle Pubbliche amministrazioni o ai Gestori di pubblici servizi. Costoro non possono più chiedere né accettare dai cittadini gli usuali certificati, ma sono obbligati a ricevere autocertificazioni, salvo poi effettuare direttamente le verifiche presso le Amministrazioni che detengono i dati.
Per garantire il rispetto della norma, sui certificati rilasciati ai cittadini deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai Gestori di pubblici servizi”.
Come fare
La richiesta del certificato si fa direttamente allo sportello già con la marca da bollo, tranne nei casi esenti (vedi sotto).
Inviare una mail a anagrafe@comune.bagnodiromagna.fc.it unitamente a copia del documento di identità del richiedente.
E' possibile anche stampare autonomamente il certificato tramite il servizio on-line di ANPR https://www.anagrafenazionale.interno.it/
Casi di esenzione:
- Art. 19 Legge 06/03/1987 n. 74 – Trascrizione atti di pignoramento immobiliare o crediti per alimenti
- Art. 11 tab. B d.P.R. 642/1972 – Scuola e borse di studio
- Art. 12 tab. B d.P.R. 642/1972 – Procedimenti giurisdizionali e amministrativi
- Art. 13 tab. B d.P.R. 642/1972 – Interdizione, amministratore di sostegno; se il richiedente è parte processuale
- Art. 13 tab. B d.P.R. 642/1972 – Tutela minori, adozione, filiazione, affidamento
- Art. 15 d.P.R. 601/1973 – Mutui a medio e lungo termine già concessi
- Art. 82 d.Lgs. n.117/2017 - Volontariato per fini di solidarieta' iscritti agli appositi registri
- Art. 19 L.74/1987 – Separazione e divorzio e nei casi di accordi che riguardino solo minori
- Art. 16 d.P.R. 601/1973 – Procedimenti del credito artigiano, cinematografico e teatrale se già concessi
- Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24E/16 (S) – Notifica atti giudiziari richiesta da avvocati
- Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 – Atti e provvedimenti del processo penale
- Art. 21 bis d.P.R. 642/1972 – Aiuti al settore agricolo
- Art. 27 bis tab. B d.P.R. 642/1972 e art. 82 c.5 d.Lgs 117/2017 (S) – Onlus, CONI, e società sportive
- Art. 3 tab. B d.P.R. 642/1972 - Procedimenti in materia penale e pubblica sicurezza
- Art. 66 c.6 bis d.L. 331/1993 – Atti e documenti delle società cooperative edilizie
- Art. 32, c.1, disp. Att. C.p.p. – Recupero crediti del difensore d’ufficio
- Art. 7 c. 5 L. 405/1990 – Documenti di Stato Civile
- Art. 8 bis tab. B d.P.R. 642/1972 – Società sportive
- Art. 9 tab. B d.P.R. 642/1972 – Certificati per pensioni estere
Cosa serve
Per attivare il servizio occorre:
- Richiesta Verbale
- Domanda scritta per richieste numerose
- 1 marca da bollo da € 16,00 (tranne nei casi di esenzione) € 0,50 per diritti di segreteria (e 0,25 nei casi di esenzione)
- Delega dell'interessato se si richiedono certificati con paternità/maternità
Cosa si ottiene
Certificati Anagrafici
Tempi e scadenze
Tempo allo sportello: 3 minuti
Termine: immediato
I certificati hanno validità sei mesi.
Costi
50 centesimi per i diritti di segreteria (25 centesimi per i casi esenti bollo)
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Prenota appuntamentoUffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
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Procedure collegate all'esito
Tempo allo sportello: 3 minuti
La consegna è immediata.
Ulteriori informazioni
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