Discordanze nelle Generalità – Richiesta di correzione/rettifica/annotazione

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Serve per richiedere la correzione, rettifica o la ricostruzione di un atto di Stato Civile

A chi è rivolto

Chiunque abbia interesse a correggere errori materiali di scrittura nella redazione di un atto di stato civile o a rettificare, ricostituire, cancellare un atto di stato civile

Come fare

CORREZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE

Chiunque abbia interesse a correggere gli errori materiali di scrittura in cui l’ufficiale di stato civile sia incorso nella redazione degli atti di stato civile, deve presentare istanza all’ufficiale di stato civile del luogo in cui l’atto è stato registrato.
Si può richiedere allo stesso modo la registrazione di un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’art. 262, c.1, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana.

 

INDICAZIONI SUL NOME

Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del regolamento Dpr 03/11/2000 n. 396, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro (es. Maria, Vittoria), può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.

 

RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE

Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di una atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di una atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento.

Cosa serve

Per attivare il servizio occorre:

  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità

Cosa si ottiene

Correzione delle discordanze nelle Generalità/rettifica/annotazione su atti di stato civile

Tempi e scadenze

Tempo allo sportello: 15 minuti

Termine: 30 giorni

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Sportello Facile Territoriale

Via Verdi 4, San Piero in Bagno (FC), 47021

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Settore Affari Generali

Via Verdi 4, San Piero in Bagno (FC), 47021
Argomenti:

Costi

La presentazione della domanda è gratuita.

Procedure collegate all'esito

CORREZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE L’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al Prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto, nonché agli interessati. L’ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’art. 262, c.1, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.   INDICAZIONI SUL NOME La dichiarazione dell'interessato è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita (e altri atti di stato civile dove compare) ed è comunicata all’ufficio anagrafe del comune di residenza delle persone cui gli atti e le annotazioni si riferiscono, ai sensi dell’art. 6 della legge 24/12/1954 n.1228.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 19/01/2024, 10:27

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