Giudici Popolari – Iscrizione all’albo

  • Servizio attivo

L'albo contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare nei processi presso le Corti d'Assise e d'Assise d'Appello.

A chi è rivolto

Ai cittadini che desiderano far parte dell'albo di Giudice popolare che posseggono i requisiti richiesti.

Come fare

Le domande si presentano, esclusivamente online, nei mesi da aprile a luglio degli anni dispari.

Cosa serve

Per attivare il servizio occorre:

  • Cittadinanza italiana
  • Età compresa tra i 30 e i 65 anni
  • Godimento dei diritti civili e politici
  • Residenza nel Comune di Bagno di Romagna
  • Esercitare una professione non incompatibile. Sono esclusi: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
  • Possesso del diploma di Scuola Media Inferiore (per Corte d'Assise)
  • Possesso almeno del Diploma di Scuola media Superiore (per Corte d'Assise d'Appello)

Cosa si ottiene

Iscrizione all’albo dei Giudici Popolari

Tempi e scadenze

L’iscrizione rimane valida finchè non vengono meno i requisiti.
Non è possibile chiedere di essere cancellati.

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Sportello Facile Territoriale

Via Verdi 4, San Piero in Bagno (FC), 47021

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Settore Affari Generali

Via Verdi 4, San Piero in Bagno (FC), 47021
Argomenti:

Descrizione

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione  a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.

Una volta iscritti nell’albo si permane fino al compimento del 65° anno di età.
L’iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.

Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni, entro il mese di agosto degli anni dispari.

Gli organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.

Procedure collegate all'esito

Termine: aggiornamento biennale il manifesto va affisso entro il mese di aprile dell'anno dell'aggiornamento le persone presentano domanda entro il mese di luglio

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 23/01/2024, 11:52

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