Imu e Tasi – Informazioni

NOVITA’ 2023

  • PENSIONATI ESTERI IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE

Dall’anno di imposta 2023 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato gratuito, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’Imposta municipale propria torna ad essere applicata nella misura del 50,00%

  • DICHIARAZIONE IMU

La Dichiarazione IMU relativa a variazioni intercorse durante 2022, ove dovuta, dovrà essere presentata entro il 30 Giugno 2023. Al medesimo termine del 30 giugno 2023 è stata prorogata anche la presentazione della dichiarazione di variazione IMU 2021Con Decreto Ministeriale 4 Maggio 2023 è stato approvato il nuovo modello dichiarativo IMU per gli Enti non Commerciali (ENC) che dovrà essere utilizzato per la trasmissione in via telematica della dichiarazione annuale.

  • ESENZIONE PER IMMOBILI OCCUPATI

La “Legge di Bilancio 2023” ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia.È stata in particolare modificata la “Legge di Bilancio 2020”], aggiungendo tra gli immobili esenti da IMU anche gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

  • sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di:
    • violazione di domicilio
    • invasione di terreni o edifici
    • per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Per poter godere della esenzione dal pagamento dell’imposta, il soggetto passivo deve comunicare al Comune secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.Analogamente, quando cessa il diritto per l’esenzione, il soggetto medesimo deve darne comunicazione.

null
A DECORRERE DALL’ANNO 2020, LA IUC-IMU E IUC-TASI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 639 DELLA L. 147/2013 SONO ABROGATE ED È STATA ISTITUITA L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALL’ART. 1, COMMI 739 – 783 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili (inclusi i terreni e le aree edificabili).
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto d’imposta salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Al riguardo:

  • Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici;
  • Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
  • Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.
  • Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di esproprio per pubblica utilità.
  • Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

SOGGETTI PASSIVI dell’IMU sono coloro che vantano sugli immobili i seguenti diritti:

  • Proprietà;
  • Usufrutto;
  • Uso;
  • Abitazione;
  • Enfiteusi;
  • Superficie;
  • Il concessionario su aree demaniali;
  • Il locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso;
  • Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Si ricorda che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

La BASE IMPONIBILE è costituita dal valore degli immobili. Per i FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Moltiplicatore  Categoria fabbricati
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le AREE FABBRICABILI, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia anche a quanto previsto dall’art. 3 del vigente Regolamento comunale IMU.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:

  • fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato rispetto a quanto previsto nel periodo precedente. Si precisa che l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, ecc…) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non sono in ogni caso da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi.Per ulteriori informazioni in merito si rinvia anche a quanto previsto dall’art. 8 del vigente Regolamento comunale IMU.
  • Per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
null

La base imponibile IMU è ridotta del 25% ai sensi dell’art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019 per:“per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all’art. 2, comma 3, e all’art. 5, commi 1 e 2, della Legge n. 431/1998 (articolo e comma sono citati nel contratto di locazione ).”ALIQUOTE

ALIQUOTE ANNO 2023
ENTRATE TRIBUTARIE IMU Quota
Comune
cod. F24
Quota
Stato
cod. F24
Aliq. ORDINARIA da applicare a tutto ciò che non rientra nelle casistiche sotto riportate: es. altri immobili, seconde casa e loro pertinenze, residenti all’estero, aree edificabili
ecc.
10,6 per mille 10,6 per mille
cod. 3918
e cod. 3916
per aree edif
0
Aliq. Fabbricati Cat. D (con l’esclusione dei D10 ) 10,60 per mille 3 per mille
cod. 3930
7,6 per mille
cod. 3925
Aliq. Fabbricati di Cat. C1 – C3 10,60 per mille 10,6 per mille
cod. 3930
0
Abitazione Principale limitatamente alle Cat. A1 A8 A9 con detrazione € 200,00 6 per mille 6 per mille
cod. 3912
0
Fabbricati D 10 (rurali strumentali)1 1 per mille 1 per mille
cod. 3913
0
Beni merce (imprese cd magazzino) ESENTI 0 0 0
Terreni agricoli ESENTI 0 0 0

ESENZIONIABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Sono altresì considerate abitazioni principali:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
  • Nel comune di Bagno di Romagna sono esenti i terreni agricoli in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993.

Esenzione IMU “Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

SCADENZETERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO – QUANDO E QUANTO PAGARE: L’imposta IMU nel 2023 deve essere pagata in acconto entro il 16 giugno 2023 e a saldo entro il 18 dicembre 2023 (cadendo il 16/12/2023 di sabato la relativa scadenza fiscale viene posticipata al primo giorno feriale successivo). Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l’anno in corso e pubblicate nel sito Internet del Dipartimento delle Finanze alla data del 28 ottobre 2023. I versamenti dovranno tenere conto delle variazioni che intervengono nel corso del 2023. Resta in ogni caso in facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno.

Il versamento dell’IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 (delega di pagamento bancaria e postale, disponibile presso gli sportelli bancari convenzionati e postali) o mediante l’apposito bollettino postale (approvato con Decreto MEF del 23/11/2012) disponibile gratuitamente presso gli uffici postali. Nel modello F24 deve essere compilata la “Sezione IMU e altri tributi locali” e nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, per Bagno di Romagna A565.
DICHIARAZIONEPer le variazioni intervenute nel 2022 è possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2023.
Ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 160/2019, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i
servizi indivisibili, in quanto compatibili.Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) –
alloggi sociali – e 5) – personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e Forze di polizia – ed al comma 751, terzo periodo – beni merce – il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.Si ricorda che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.

 

Rivolgersi all’Ufficio Informazioni dei Tributi in una delle seguenti modalità:
– personalmente o telefonicamente negli orari di apertura al pubblico
– via e-mail

 

Tributi
Palazzo Pesarini – Via Verdi n. 4 San Piero in Bagno (FC)
Orari:

  • Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 ( escluso TARI)
  • mercoledì: dalle 9,00 alle 15,00 ( sportello TARI)
  • Giovedì pomeriggio: dalle 15,00 alle 17,00 ( escluso TARI)

Per Informazioni:

E-mail: tributi@comune.bagnodiromagna.fc.it PEC: bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it
Telefono: 0543/900424

Allegati

VALORI DI MERCATO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU – ANNUALITA’ 2019 – E INDICAZIONI APPLICATIVE DELL’ART. 3 C. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L’IMU
Istanza di rimborso IMU
Dichiarazione residenza in istituti di ricovero
Stemma Bagno di Romagna

Ultimo aggiornamento: 25/01/2024, 14:05

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