COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
Il commercio al dettaglio in sede fissa si suddivide in due grandi settori merceologici: alimentare e non alimentare. Per l’esercizio del primo occorre solamente essere in possesso dei requisiti cosiddetti “morali” e cioè:
a) non essere stati dichiarati falliti;
b) non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) non aver riportato due o più' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) non essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Per l’esercizio del commercio del settore alimentare occorre invece essere in possesso, oltreché dei requisiti morali di cui sopra, anche dei requisiti professionali, e cioè, in alternativa:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
Con riferimento alla superficie dell’esercizio commerciale, cioè del negozio stesso, si ha un’altra fondamentale distinzione tra le seguenti strutture:
a) esercizi al dettaglio di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;
b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai 150 mq. e inferiore a 1.500 mq.;
c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai 1500 mq;
d) centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
Comunicazione di apertura subingresso trasferimento variazione e cessazione di esercizio al dettaglio di vicinato: Modello COM1